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ECM: le regole per i professionisti
Obbligatori 150 crediti formativi nel triennio,
Nuove Linee guida per l’accreditamento, Albo dei provider, compiti di Ordini e Collegi, obiettivi formativi, controllo della qualità, liberi professionisti.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 98 del 14 maggio 2012) il nuovo Accordo sul sistema di formazione continua in medicina. L’Accordo (del 19 aprile 2012) traccia nuove regole per rendere omogeneo il sistema ECM su tutto il territorio nazionale, introducendo una maggiore integrazione tra i diversi attori della formazione continua in sanità.
Il documento sancisce definitivamente il passaggio dall’accreditamento dei singoli eventi alla situazione attuale, che prevede quello dei Provider, introducendo alcuni importanti elementi di novità soprattutto sul ruolo rivestito da Ordini, Collegi ed Associazioni.
Diversi sono i contenuti inclusi nel documento: le Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei Provider a livello nazionale e regionale; l’istituzione dell’Albo dei Provider; i crediti formativi richiesti per il triennio 2011-2013; le regole per i corsi tenuti da Ordini e Collegi; gli obiettivi formativi del programma ECM; il sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità e le regole per i liberi professionisti.
Il testo integrale del documento può essere consultato alla pagina:
http://ape.agenas.it/documenti/ACCORDO_19_APRILE_2012.pdf
Quanti crediti devono essere maturati nel periodo 2011–2013 o periodo 2014 – 2016?
Confermati
in 150 i crediti formativi richiesti complessivamente per il triennio.
Per ogni anno i professionisti dovranno acquisire un minimo di 25
crediti e un massimo di 75. Si prevede la possibilità di riportare fino
ad un massimo di 45 crediti dal triennio 2008-2010, a condizione che il
professionista abbia pienamente ottemperato al debito formativo previsto
per il triennio precedente di 150 crediti formativi (c.f.) oppure 90
c.f. [1].
Per i professionisti sanitari del territorio abruzzese colpito dal
terremoto del 2009, i crediti formativi richiesti per il 2011 sono
ridotti a 30, di cui 15 obbligatori.
[1] Dal triennio 2005-2007, il professionista, che ha acquisito 60 crediti formativi può detrarli dal numero di crediti complessivo (150) relativo al successivo triennio (2008-2010) e acquisire 90 c.f. Tale misura consente di detrarre ulteriormente nel triennio in corso (2011-2013) 45 crediti formativi e quindi acquisire 105 c.f. Chi non ha acquisito i crediti formativi sulla base delle indicazioni riportate, deve per ogni periodo, acquisire 150 crediti formativi.
CREDITI PER IL TRIENNIO 2011 – 2013 TRIENNIO 2014 – 2016
ANNO | CREDITI | MINIMO | MASSIMO |
2011 | 50 (*) | 25 | 75 |
2012 | 50 (*) | 25 | 75 |
2013 | 50 (*) | 25 | 75 |