Nuovo sistema ECM
IL NUOVO SISTEMA ECM
Il nuovo sistema ECM è disciplinato dai seguenti riferimenti normativi:
- Accordo Stato Regioni del 1 agosto 2007;
- Accordo Stato Regioni del 4 novembre 2009;
- Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012;
- Legge 14 settembre 2011, n. 148.
PREVISIONE D’OBBLIGO ECM
A seguito della conversione nella Legge 14 settembre 2011, n. 148 del DL 13 agosto 2011, n. 138 che affida agli Ordini il compito di “adottare sanzioni per i professionisti sanitari che non ottemperano all’obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanenti”, gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali e le rispettive Federazioni rivestono il ruolo di “garanti della professione e certificatori della formazione continua”.
La Legge 14 settembre 2011, n. 148 prevede l’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli Nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ECM.
La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione.
CREDITI FORMATIVI TRIENNIO 2011/2013
Il debito complessivo dei crediti per il triennio 2011/2013 è fissato in 150, con un minimo di 25/anno ed un massimo di 75/anno. E’ consentito ai professionisti sanitari di riportare nel triennio 2011/2013 fino a 45 crediti dal triennio 2008/2010, qualora in quest’ultimo siano stati conseguiti tutti i 150 crediti previsti, senza fruizione di esonero.
CREDITI ACQUISIBILI CON FORMAZIONE A DISTANZA (E-LEARNING)
Con la metodologia e-learning possono essere acquisiti fino al 60% dei crediti previsti nel triennio (90 crediti ECM; una media di 30/anno).
ESENZIONI DALL’OBBLIGO ECM
Sono considerate cause di giustificato motivo per la sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti formativi:
- Corsi di formazione post-base (es. master, laurea specialistica/magistrale, dottorato, ecc.);
- Corso di formazione specifica in Medicina Generale;
- Maternità e congedi parentali;
- Servizio militare;
- Cause di forza maggiore (es. terremoti L’Aquila, Emilia Romagna, ecc.);
- Formazione complementare (es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al DPR 28 luglio 2000, n. 270; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza).
CREDITI ECM CONSEGUITI ALL’ESTERO
La valorizzazione ECM dell’attività formativa organizzata da provider stranieri (Paesi UE, USA e Canada) avviene previo ricevimento di copia dell’attestazione dell’evento frequentato all’estero, attestante i crediti internazionali conseguiti.
I crediti sono riconosciuti con un valore di crediti ECM pari al 50% di quelli assegnati all’evento formativo dall’organizzatore straniero (massimo 50 crediti).
La valorizzazione ECM avviene su richiesta dell’iscritto al Collegio, dopo che il professionista ha depositato presso la Segreteria la documentazione richiesta.
La CNFC deve esprimere ulteriori dettagli.
IL Co.Ge.A.P.S.
Il Consorzio per la Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie è deputato a gestire un’anagrafe nazionale dei crediti formativi da trasmettere a tutti gli ordini, Collegi e Associazioni professionali presenti sul territorio, affinché gli stessi possano certificare al termine del triennio formativo i crediti formativi acquisiti.
ITER ECM
ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE
- Attestazione: la dichiarazione di scienza è “originaria”, in quanto riferita a fatti o atti direttamente percepiti o compiuti da chi la rilascia (a cura dell’Ente organizzatore di eventi formativi).
- Certificazione: la dichiarazione di scienza è “derivativa”, riferendosi a fatti, atti o qualità non direttamente percepiti o compiuti da chi la rilascia, ma risultanti da elementi obiettivi, quali registri o documenti cui l’ordinamento giuridico riconosce particolare efficacia probatoria (a cura di Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni).